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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
DEFINIZIONE DI DPI
... qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo
di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute
durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (vedi
art.74 D.Lvo n° 81 del 09 aprile 2008).
Non sono dispositivi di protezione individuale:
1) gli indumenti da lavoro ordinari e uniformi non specificatamente destinati a proteggere
la sicurezza e la salute del lavoratore;
2) le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;
3) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del
personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
4) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
5) i materiali sportivi;
6) i materiali per l'autodifesa e per la dissuasione;
7) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
REQUISITI DEI DPI (ART.76 D.LVO N° 81)
I DPI devono essere:
1) conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n° 475;
2) adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
3) adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
4) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
5) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità;
6) tra loro compatibili, in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI,
e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio
e dei rischi corrispondenti.
CERTIFICAZIONE CE (D.LVO 4.12.1992 N° 475 E D.LVO 2.1.1997 N° 10)
Tutti i DPI devono essere sottoposti alle procedure di certificazione previste nei rispettivi
decreti legislativi (decreti di recepimento della direttiva europea 89/686/CEE e sue
modifiche).
La procedura di certificazione CE impone al fabbricante l'assunzione della responsabilità
di garantire che il DPI "possiede i requisiti essenziali di salute e di sicurezza" previsti
nell'allegato II del D.Lvo n° 475.
La certificazione CE presuppone la suddivisione dei DPI in 3 categorie in funzione dei tipi
di rischio da cui proteggono e prevede le modalità sotto elencate.
1^ Categoria
Dispositivi di protezione individuale di semplice progettazione per rischi di lieve entità; il
sistema di certificazione consiste in una semplice dichiarazione di conformità rilasciata dal
costruttore sotto la propria responsabilità (autocertificazione).
2^ Categoria
Dispositivi di protezione individuale per rischi che non rientrano nelle altre due categorie; il
sistema di certificazione prevede un attestazione CE rilasciata da un organismo notificato
(solo in fase di progettazione del DPI).
3^ Categoria
Dispositivi di protezione individuale di progettazione complessa contro rischi di morte,
lesioni gravi o a carattere permanente; il sistema di certificazione consiste in un
attestazione CE rilasciata da un organismo notificato con controllo annuale del prodotto o
sotto forma di "Controllo del prodotto finito" o come "Controllo del sistema qualità" (a
scelta del costruttore).
MARCATURA DEL DPI
MARCATURA CE
E' una marcatura obbligatoria per legge e deve comparire su ogni DPI.
Da 1° gennaio 1997 la marcatura CE è così composta:
1^ Categoria - CE
2^ Categoria - CE
3^ Categoria - CE0302
La marcatura può non comparire sul DPI solamente se si può dimostrare che la stessa
può compromettere i requisiti di salute e di sicurezza o se la superficie disponibile non è
sufficiente allo scopo.
In questo caso la marcatura CE deve essere apposta sulla confezione più prossima al
DPI.
Oltre alla marcatura CE, tutti i DPI devono riportare una adeguata marcatura che deve
contenere almeno:
1) nome, marchio o altro sistema di riconoscimento del costruttore;
2) riferimento al modello;
3) se del caso, taglia o misura;
4) se del caso, istruzioni particolari, pittogrammi, riferimenti a norme applicate, ecc.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART. 77 D.LVO N° 81)
Il datore di lavoro deve scegliere il DPI più idoneo alle proprie esigenze ricercando sul
mercato quanto di meglio ci possa essere in funzione delle caratteristiche e dei requisiti
necessari per provvedere a un'adeguata protezione dei lavoratori. Ai fini della scelta deve:
1) effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri
mezzi;
2) individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinchè questi siano adeguati ai rischi
identificati nella valutazione tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio
rappresentate dagli stessi DPI;
3) valutare, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle
norme d'uso, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e raffrontarle con quelle
individuate nel punto 2;
4) aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli
elementi di valutazione;
5) individuare le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la
durata dell'uso, in funzione dell'entità del rischio, della frequenza dell'esposizione al
rischio, delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e delle prestazioni del
DPI.
Ai fini della gestione dei DPI deve:
1) fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti all'articolo 42 e dal decreto di cui
all'articolo 45 comma 2 (marcatura CE con relativo possesso dei requisiti essenziali di
salute e di sicurezza);
2) mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni di igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
3) provvedere affinchè i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici
ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
4) fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
5) destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di
uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinchè tale uso non
ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori.
6) informare preliminarmente il lavoratore da quali rischi il DPI lo protegge;
7) rendere disponibile in azienda e nell'unità produttiva informazioni adeguate su ogni
DPI;
8) assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico
addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
L'addestramento è richiesto obbligatoriamente:
A) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n° 475, appartenga
alla terza categoria (rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente);
B) per i dispositivi di protezione dell'udito.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 78 D.LVO N° 81)
Da parte dei lavoratori che impiegano i DPI è richiesto obbligatoriamente di:
1) sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di
lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4 lett. g) e 5;
2) utilizzare i DPI messi loro a disposizione conformemente all'informazione e alla
formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato;
3) aver cura dei DPI messi loro a disposizione;
4) non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa;
5) seguire, al termine dell'utilizzo, le procedure aziendali in materia di riconsegna del DPI;
6) segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
ELENCO DELLE NORME EUROPEE RICHIAMATE NEL CATALOGO
INDUMENTI
EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali
EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia
EN 1149-1:2006 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 1: Metodo di
prova per la misurazione della resistività di superficie
EN 1149-2:1997 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Metodo di prova per
la misurazione della resistenza elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale).
EN 1149-3:2004 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 3: Metodi di
prova per la misurazione dell attenuazione della carica
EN 1149-5:2008 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 5: Requisiti
prestazionali dei materiali e di progettazione
EN 13034:2005+A1:2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti
prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata
contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])
EN ISO 11611:2015 Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti
connessi
EN ISO 11612:2015 Indumenti di protezione - Indumenti per la protezione contro il calore
e la fiamma - Requisiti prestazionali minimi
EN ISO 14116:2015 Indumenti di protezione - Protezione contro la fiamma - Materiali,
assemblaggi di materiale e indumenti a propagazione di fiamma limitata
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisiti
EN 61482-1-2:2014 Lavori sotto tensione. Indumenti protettivi contro l'effetto termico
dell'arco elettrico - Parte 1-2: Metodi di prova - Metodo 2: Determinazione delle classi di
protezione dall'arco, per il materiale e gli indumenti usando un arco chiuso e diretto (box
di prova)
EN 510:1993 Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di
impigliamento con parti in movimento.
OCCHIALI E VISIERE
EN 166:2001 Titolo : Protezione personale degli occhi - Specifiche
EN 167:2001 Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici
EN 168:2001 Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici
EN 169:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse
- Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
EN 170:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di
trasmissione e utilizzazioni raccomandate
EN 175:1997 Protezione personale - Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso
durante la saldatura e i procedimenti connessi.
EN 1731:2006 Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
EN 132:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Definizioni dei termini e dei
pittogrammi
EN 134:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Nomenclatura dei
componenti
EN 136:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Maschere intere - Requisiti,
prove, marcatura
EN 140:1998+AC:1999 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e
quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura
EN 143:2000+A1:2006 +AC:2002+AC:2005 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie
- Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura
EN 14387:2004+A1:2008 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e
filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura
EN 149:2001+A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere
filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura
EN 405:2001+A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere
filtranti antigas o antigas e antipolvere dotate di valvole - Requisiti, prove, marcatura
PROTEZIONE DELLE MANI
EN 407:2004 Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)
EN 12477:2001+A1:2005 Guanti di protezione per saldatori
EN ISO 374-1:2016 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi
pericolosi - Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici
EN 374-2:2014 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi -
Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione
EN16523-1:2015 Determinazione della resistenza dei materiali alla permeazione dei
prodotti chimici liquidi in condizioni di contatto continuo - Parte 1: permeazione dei prodotti
chimici
EN 388:2016 Guanti di protezione contro rischi meccanici
EN 420:2003+A1:2009 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
EN 421:2010 Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione
radioattiva
EN 511:2006 Guanti di protezione contro il freddo
EN ISO 10819:2013 Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio -
Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti
al palmo della mano
ANTICADUTA/CAPO
EN 341:2011 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di
discesa per salvataggio
EN 354:2010 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Cordini
EN 358:1999 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la
prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e
cordini di posizionamento sul lavoro
EN 360:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi
anticaduta di tipo retrattile
EN 361:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Imbracature
per il corpo
EN 353-2:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi
anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile
EN 355:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Assorbitori di
energia
EN 362:2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall alto - Connettori
EN 795:2012 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di
ancoraggio
EN 397:2012+A1:2012 Elmetti di protezione per l'industria
SCARPE E STIVALI
EN ISO 20344:2011 Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature
EN ISO 20345:2011 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza
EN ISO 20346:2014 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione
EN ISO 20347:2012 Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro
PROTEZIONE DELL'UDITO
EN 352-1:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie
EN 352-2:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti
EN 352-3:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su un
elmetto di protezione per l'industria
EN 352-4:2001+A1:2005 Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 4:
Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro
EN 24869-1:1992 Acustica. Protettori auricolari. Metodo soggettivo per la misura
dell'attenuazione sonora.
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